L’importanza dell’attestato di lavoro in Svizzera

Perché l’attestato di lavoro è importante?

Ai sensi dell’art. 330a C.O., “Il lavoratore può ognora chiedere al datore di lavoro un attestato che indichi la natura e la durata del rapporto di lavoro e si pronunci sulle prestazioni e sulla condotta del lavoratore.”

In che cosa consiste, quindi, questo attestato?

Si tratta di un documento di fondamentale importanza per la carriera del lavoratore, al pari dei titoli di studio conseguiti in cui, al di là dei dati personali, il datore di lavoro deve esprimersi sulle prestazioni e sul comportamento del lavoratore stesso. Questo implica che, sia dal punto di vista del contenuto che da quello puramente formale, l’attestato debba essere scritto in maniera precisa e puntuale.

Le informazioni contenute nell’attestato di lavoro

L’attestato deve contenere obbligatoriamente le seguenti informazioni:​

  • Dati personali: nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, cittadinanza, etc;
  • Data di inizio ed, eventualmente, di termine del rapporto di lavoro;
  • Tipo di lavoro svolto, mansione ricoperta, compiti assegnati. Questa è la parte centrale del documento in cui devono essere presentati correttamente sia la professionalità che il livello di formazione del lavoratore;
  • Valutazioni del comportamento e delle attitudini del lavoratore;
  • Motivo della fine del rapporto di lavoro;
  • Firma del responsabile del personale, del dirigente o del superiore che redige l’attestato.

Talvolta per esprimere il parere rispetto alla condotta e al livello di qualifica si usano dei veri e propri codici paragonabili a dei voti oppure dei chiari aggettivi qualificativi come: abbastanza, molto, etc.
La ragione per questa drastica semplificazione è nella volontà di voler evitare parole e/o frasi che potrebbero essere interpretate in maniera soggettiva e portare quindi a vere e proprie “letture” inesatte dell’attestato.

Il contenuto dell’attestato di lavoro deve essere veritiero, quindi è diritto del lavoratore di ottenerne la modifica se vengono riportate delle cose inesatte o incomplete. Inoltre il datore di lavoro deve essere in grado di fare una valutazione complessiva del lavoratore anche se il suo comportamento ha subito delle modifiche nel tempo e non è sempre stato “costante”. In altre parole non si può dare maggior risalto a un periodo piuttosto che a un altro.

Le valutazioni nell’ attestato di lavoro

Per prassi l’attestato di lavoro deve dare un’immagine positiva del lavoratore. Quindi, se il lavoratore viene licenziato, il datore di lavoro ha l’obbligo di segnalare le motivazioni?
Se il datore di lavoro scrive un attestato troppo positivo, a fronte di comportamenti non corretti del lavoratore, rischia di doverne rispondere nei confronti del nuovo datore di lavoro?
Anche se la ragione non è del tutto chiara, si è constatato nel tempo che i tribunali invitano i datori di lavoro a scrivere valutazioni positive anche quando ci sarebbero ragioni reali per scrivere valutazioni negative. Quest’orientamento solleva, in qualche modo, il datore di lavoro da qualsiasi futura responsabilità per non aver segnalato cattive condotte del dipendente. Bisogna anche dire che, in maniera speculare a quanto appena visto, il datore di lavoro non è chiamato a rispondere degli eventuali danni causati all’ex-dipendente che, a seguito di valutazioni negative, non è in grado di trovare una nuova occupazione. Infatti non solo è facoltà del datore di lavoro ma è dovere dello stesso di segnalare particolari problematiche (per es. problemi di alcolismo) o gravi comportamenti ripetuti del dipendente che hanno definitivamente minato il rapporto di lavoro.

Attestato di lavoro parziale

L’attestato fin qui considerato viene definito “completo” perché, come visto, racchiude tutto il periodo del rapporto di lavoro e può essere richiesto dal lavoratore solo alla fine del contratto di lavoro stesso. Ma esiste un secondo tipo di attestato che viene chiamato “attestato parziale”, o “conferma di lavoro” che può essere richiesto dal dipendente, in qualsiasi momento, durante il rapporto di lavoro. Secondo l’art. 330° cpv2 CO, questo attestato deve limitarsi a dare informazioni sulla natura e sulla durata del rapporto di lavoro e viene redatto, come abbiamo detto, su richiesta del lavoratore.

L’attestato di lavoro parziale, pur essendo un documento meno completo e più approssimativo rispetto all’attestato completo, si rivela di indubbia utilità quando vengono assegnate delle nuove funzioni all’interno della stessa azienda oppure quando c’è l’arrivo di un nuovo superiore.

È consigliabile richiedere la compilazione della conferma di lavoro anche al termine del periodo di prova, quindi solo a distanza di tre mesi dall’assunzione, dopodichè richiederla con scadenza annuale. In questo modo si potrà ottenere una sorta “di storico” che faciliterà la stesura dell’attestato completo alla termine del rapporto di lavoro. È inoltre consigliabile che datore di lavoro e lavoratore concordino insieme le valutazioni da inserire nel documento in modo che il certificato non sia oggetto di contestazioni future.

In conclusione, benché di prassi l’attestato di lavoro debba essere impostato per dare un’immagine positiva del dipendente, rimane uno strumento di indubbia utilità per i lavoratori che desiderano sottoporre la propria professionalità a nuove aziende, non solo in Ticino ma in tutta la Svizzera.