
Articolo scritto in data 20 ottobre 2018
Lo scioglimento del contratto per “causa grave”
Con “risoluzione immediata dal posto di lavoro” non si intende altro che lo scioglimento seduta stante del rapporto di lavoro, senza dover aspettare il periodo di preavviso previsto dalla legge. La disdetta deve essere sempre data per iscritto e motivata.
In altre parole esiste il rischio concreto di potersi trovare senza lavoro dall’oggi al domani, anche se, tale eventualità è unicamente legata a una così cattiva condotta del lavoratore a causa della quale vengono a mancare quei presupposti minimi di fiducia necessari per proseguire il rapporto.
L’art 337 G CO specifica in maniera chiara che: “È considerata causa grave, in particolare, ogni circostanza che non permetta per ragioni di buona fede di esigere da chi dà la disdetta che abbia a continuare nel contratto”.
Specificando fin da ora che la disdetta per risoluzione immediata può essere data non solo dal datore di lavoro ma anche dal dipendente, di seguito elenchiamo alcune circostanze per le quali un giudice potrebbe ritenere lecita la richiesta d’interruzione immediata del rapporto di lavoro da parte del datore:
- Reati sul posto di lavoro;
- Rifiuto generale e ripetuto di compiere il lavoro;
- Attività concorrenziale;
- Oltraggi ripetuti a colleghi e/o superiori;
- Accettazione di mazzette;
- Divulgazione di segreti aziendali.
Se il datore di lavoro riscontra che vi siano motivi legittimi per una risoluzione immediata, gli viene riconosciuto un periodo di 2/3 giorni per far valere le sue ragioni (eccezion fatta per le grandi imprese per le quali si riconosce qualche giorno in più). Passato tale termine perde ogni diritto.
Risoluzione immediata per cause “meno gravi”
Il giudice che è chiamato a decidere sulla liceità della disdetta immediata dovrà sempre valutare le singole situazioni, la loro effettiva gravità e la loro frequenza, tenendo conto che: “in nessun caso può riconoscere come causa grave il fatto che il lavoratore sia stato impedito senza sua colpa di lavorare.” (Art 337 G CO, comma 3°)
Vi sono altri motivi meno gravi che potrebbero portare a uno scioglimento immediato del rapporto di lavoro, a condizione che vi sia stato prima almeno un richiamo da parte del datore di lavoro.
Fra queste ragioni ricordiamo:
- Uso prolungato del telefono o di internet sul posto di lavoro;
- Arrivo in ritardo sul posto di lavoro;
- Mancato rispetto delle indicazioni del datore di lavoro.
Le conseguenze di una risoluzione immediata giustificata da parte del datore di lavoro
Lo scioglimento immediato del contratto di lavoro implica la cessazione dell’attività lavorativa seduta stante. Al lavoratore viene unicamente riconosciuto il salario dell’attività già svolta e null’altro. Se il comportamento del lavoratore avesse provocato un danno al datore di lavoro, quest’ultimo può richiedere un risarcimento.
L’art. 337b G, I° comma, infatti, così recita: “Se la causa grave per la risoluzione immediata consiste in una violazione del contratto da parte di un contraente, questi dovrà il pieno risarcimento del danno, tenuto conto di tutte le pretese derivanti dal rapporto di lavoro.”
Le conseguenze di una risoluzione immediata ingiustificata da parte del datore di lavoro
In maniera similare a quanto visto sopra, anche la risoluzione immediata ingiustificata, provoca lo scioglimento seduta stante del rapporto di lavoro. Quindi non esiste nessun obbligo né di reintegro né di riassunzione. Viene però riconosciuto che: “Il lavoratore licenziato immediatamente senza una causa grave ha diritto a quanto avrebbe guadagnato se il rapporto di lavoro fosse cessato alla scadenza del termine di disdetta o col decorso della durata determinata dal contratto.” (Art. 337c G, b comma 1°).
Il datore di lavoro deve al lavoratore tutte le componenti del salario, ammettendo però lo scorporo di quanto risparmiato dal lavoratore per la cessazione del rapporto, quanto guadagnato con altro lavoro o omesso intenzionalmente di guadagnare (Art. 337c G, comma 2°).
Il giudice può anche disporre che al lavoratore venga versata un’indennità pari a fino a 6 mesi di salario (Art. 337c G, b comma 3°). La quantificazione dell’indennità è rimessa alla valutazione del giudice che dovrà tenere conto di tutte le circostanze, fra le quali:
- Gravità della colpa del datore di lavoro;
- Durata del rapporto di lavoro;
- Lesione della personalità subita dal lavoratore a causa del licenziamento immediato ingiustificato;
- Eventuale colpa concomitante del lavoratore.
In conclusione: la risoluzione immediata dal posto di lavoro deve essere sempre attentamente valutata dal giudice per stabilire se è giustificata o ingiustificata e per valutare gli eventuali danni o indennità che devono essere riconosciuti a una delle parti.