
Articolo scritto in data 22 giugno 2023
Nuovo accordo lavoratori frontalieri tra Svizzera e Italia
Il 23 dicembre del 2020 è stato conclusa l’intesa tra Svizzera e Italia sul Protocollo aggiuntivo che ha modificato la Convenzione tra i due Paesi che regola la fiscalità relativa al lavoro dei frontalieri. L’approvazione definitiva del nuovo Protocollo è attesa per il 2023, da parte delle commissioni parlamentari.
L’accordo sul nuovo Protocollo rappresenta l’epilogo di lunghe discussioni sulla revisione delle condizioni attuali relative alla tassazione dei lavoratori frontalieri in Svizzera.
Tassazione per i nuovi lavoratori frontalieri in Svizzera
Un lavoratore frontaliere residente in Italia, previa approvazione del nuovo Protocollo aggiuntivo, a partire dal 2024 sarà così tassato:
Lavoratori frontalieri residente in Italia nella fascia dei 20 km di distanza dal confine svizzero:
il vecchio accordo prevedeva la tassazione esclusiva in Svizzera, mentre con il nuovo accordo verranno tassati nella Confederazione all’80%(dell’imposta sul reddito delle persone fisiche in Svizzera) e in Italia con applicazione del credito per imposte estere (con soglia di esenzione di 10.000 euro).
Lavoratori frontalieri residenti in Italia oltre la fascia dei 20 km dal confine svizzero:
il vecchio accordo prevedeva la tassazione concorrente in Svizzera e in Italia, con soglia di esenzione dal reddito di 7.500 euro e applicazione del credito per imposte estere. Nel nuovo accordo la soglia di esenzione dal reddito verrà portata a 10.000 euro.
Tassazione per i nuovi frontalieri in Svizzera: esempio di calcolo
Ecco di seguito riportato un esempio di calcolo della nuova tassazione per i frontalieri italiani che lavoreranno in Svizzera:
Ipotizziamo che i lavoratore percepisca una reddito annuale lordo di 100.000 euro e che si residente nella fascia di 20 km di distanza dal confine svizzero. Il lavoratore verrà tassato come segue:
Imposta svizzera: 100.000 *15% (ipotetica aliquota di tassazione svizzera) *80% = 12.000 euro;
imposta in Italia: 90.000 (100.000 franchigia) su cui vi è l’applicazione della tassazione per scaglioni IRPEF; all’imposta di 31.600 euro viene applicato il credito per imposte estere assolte in Svizzera. Quest’ultimo viene calcolato considerando le imposte estere assolte a titolo definitivo, con riferimento al minore imponibile italiano.